L'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") ha introdotto in via sperimentale l'IMU (Imposta Municipale propria).
Di seguito elenchiamo le linee essenziali della nuova Imposta, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 16/2012
Nota bene: DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI E ASPETTI PARTICOLARI
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI: con l'introduzione dell' IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta per le quali si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0,87% (8,7 per mille).
I FABBRICATI RURALI: la nuova Imu cancella l'esenzione Ici per i fabbricati rurali.
Risultano assoggettati all'IMU, sia ad uso abitativo (abitazione principale: 0,45%, altri fabbricati ad uso abitativo: 0,87%) sia ad uso strumentale (aliquota ridotta: 0,2%).
TERRENI AGRICOLI: Sono previste riduzioni dell'imposta per i terreni agricoli condotti direttamente più basse rispetto a quelle previste in passato per l'ICI. Sono infatti soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI: Riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia (si veda anche l'art. 5 del vigente Regolamento Imu).
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO: Riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico.
ESTENSIONE DELLA SOLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONOLA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
IMMOBILI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI AIRE): con l'introduzione dell''Imu, non è più prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione agli alloggi posseduti dai cittadini residenti all'estero, per i quali si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0,87% (8,7 per mille).
QUOTA STATALE: è destinata allo Stato la metà dell'imposta corrispondente alla metà dell'aliquota base, e cioè lo 0,38%, escluso il gettito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al comune.
Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a titolo di imposta, interessi e sanzioni) scaturenti dall'attività di accertamento e riscossione