L'imposta sulla pubblicità è stata istituita con Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI è affidato in concessione alla Società:
Tre Esse Italia S.r.l.
riferimenti e contatti aziendali.
SEDE LOCALE
- La sede locale si trova in Via Miglioli G. n. 5/b – 42019 Scandiano (RE) - Referente Signora Chiara Ferretti
- Numero Telefonico dell'ufficio locale: 0522/570431
- Indirizzo di posta elettronica: casalgrande@treesseitalia.it
ORARIO DI APERTURA
Da lunedì a venerdì 9.00-13.00
SEDE LEGALE
- La Sede Legale si trova in Via Condotto Vecchio n. 50 – 03019- Supino (FR);
- Numero Telefonico dell'ufficio della sede legale: 0775/32951;
- Numero di fax dell'ufficio della sede legale: 0775/3295238;
- Indirizzo di posta elettronica: protocollo@treesseitalia.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: treesseitalia@postecert.it
- Ufficio Pubblicità: 0775/3295228
E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento chi produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.
Presupposto oggettivo:
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto di pubbliche affissioni, in luoghi aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Richiesta di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari:
Le richieste da presentare al Settore Tributi sono le seguenti:
Autorizzazione Fonica
DOMANDA_AUTORIZZAZIONE_FONICA.doc
DOMANDA_AUTORIZZAZIONE_FONICA.pdf
Comunicazione esposizione Locandine
COMUNICAZIONE_ESPOSIZIONE_Locandine.doc
COMUNICAZIONE_ESPOSIZIONE_Locandine.pdf
Presentazione della dichiarazione:
Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare apposita dichiarazione al soggetto gestore nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari interessati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione delle pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. In tal caso il soggetto passivo dovrà solamente pagare l'imposta entro il 30 aprile dell'anno di riferimento semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E' un diritto dovuto in relazione ad un servizio pubblico di esclusiva competenza comunale inteso a garantire l'affissione dei manifesti in appositi impianti a ciò specificatamente destinati.
Soggetto passivo:
E' tenuto al pagamento del diritto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.