L'art. 37 - comma 13 - del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (conv. In L. 248/2006) ha modificato, con decorrenza dal 2007, i termini di versamento dell'ICI:
ACCONTO: entro il 16 giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (si ricorda che si considerano comunque validi e pertanto non sanzionabili i versamenti effettuati in acconto sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso, ai sensi dell' art. 11, comma 4bis del regolamento per l'applicazione dell'ICI);
SALDO: dal 1 al 16 dicembre si versa l'imposta relativa all'intero anno, al netto dell'acconto versato a giugno (con applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell'anno in corso);
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno si versa l'imposta dovuta per l'intero anno, con applicazione delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno in corso.