L'imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
Soggetto passivo:
- Proprietario;
- Usufruttuario;
- Titolare del diritto d'uso o d'abitazione;
- Titolare del diritto d'enfiteusi;
- Titolare del diritto di superficie;
- Il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- Concessionario su aree demaniali.
Presupposto oggettivo:
Il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili a qualunque uso destinati.
Base imponibile:
§ Per i fabbricati iscritti in catasto:
è il valore costituito applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
- 34 per la categoria catastale C/1;
- 50 per il gruppo catastale D e la categoria catastale A/10;
- 100 per i gruppi catastali A,B, C escluse le categorie catastali A/10 e C/1.
§ Per i fabbricati non iscritti in catasto (nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale):
è il valore determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti, rivalutata del 5% ("rendita presunta").
§ Per le aree fabbricabili:
è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione .
Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei seguenti casi (a titolo meramente esemplificativo)):
- utilizzazione edificatoria dell'area;
- demolizione del fabbricato;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
§ Per i terreni agricoli:
è il valore determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto, da rivalutarsi del 25%, un moltiplicatore pari a 75.