L'autotutela consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di procedere all'annullamento o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
Il procedimento è ad iniziativa d'ufficio, nel senso che l'eventuale segnalazione o richiesta fatta dal contribuente può al massimo configurarsi quale atto di impulso, ma non determina l'obbligo per l'Ufficio di provvedere.
Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
Normativa di riferimento
D.P.R. 287/92: art. 68
D.M. 11/02/97 n. 37 (del Ministero delle Finanze)
Legge 18/02/99 n. 28: art. 27 (che aggiunge il comma 1 ter all'art. 2 quater del D.L.564/94 prevedendo espressamente l'esercizio del potere di autotutela da parte degli enti locali);