Comune di Casalgrande

Buongiorno, sei connesso come GUEST Si precisa che la situazione del contribuente è in fase di aggiornamento. Pertanto potrebbe emergere la presenza di anomalie, che vi chiediamo, nel caso, di segnalare tempestivamente all'ufficio. Venerdì , 17 Maggio 2024 12:39
   NEWS E COMUNICAZIONI:  Home | Login | Ricerca  Help 
Tributi Web
Calcolo IMU - Utenti non Registrati
 
ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI   
Pubblicazione  20/10/2021
Ultimo aggiornamento  17/05/2024

ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

Sia la Legge n. 208 /2015, art. 1, comma 13 (a far data dal 2016) e poi la Legge n. 160/2019, art. 1 comma 758 (a far data dal 2020) dispongono l'esenzione dei TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.


Per l'individuazione di tale esenzione occorre precisare che:

- fino al 31.12.2019 terreno agricolo era "il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile" e, cioè, solo quelli sul quale veniva svolta un'attività imprenditoriale (art. 13 comma 2 del DL 201/2011 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 504/1992),

- dal 1.1.2020 il terreno agricolo diventa "il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato" (art. 1, comma 741, lett. e) della L. 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Come conseguenza di questa modifica della definizione di "terreno agricolo" si può ricavare quanto segue:

-        fino al 2019 compreso, i terreni incolti ubicati nelle zone indicate dalla circolare 9 erano assoggettati ad imposta in quanto non potevano definirsi terreni agricoli (tali erano solo quelli coltivati con modalità imprenditoriali),

-        dal 2020, viceversa, i terreni incolti, rientrando nella definizione di terreno agricolo, devono ritenersi esenti.


TERRENI DEL COMUNE DI CASALGRANDE ESENTI:


  • Fg. 22 - 27 - 28 - 30 - 36 per intero
  • Fg. 18    mapp. dal 217 al 234,  319,  320 e 336
  • Fg. 23    mapp. dal 126 al 131, dal 172 al 190, dal 294 al 340, dal 483 al 511, dal 534 al    539 e 542
  • Fg.31     mapp. 167, dal 169 al 173, dal 175 al 188, dal 190 al 197, dal 312 al 322, dal 405 al 413 e dal 417 al 422
  • Fg. 33    mapp. dal 54 al 113,dal 115 al 183 e dal 185 al 231
  • Fg.34     mapp. dal 43 al 78 e dal 80 al 162


                     



© Gruppo Finmatica - Tutti i diritti riservati
J-Portal [Gruppo Finmatica - Bologna]
Versione 1.3.4.beta  ( AFC 2005.05.4 )