In caso di notifica di un avviso di accertamento, la rateazione può essere richiesta -entro la data di notifica dell'ingiunzione- nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del Contribuente, fino ad un massimo di ventiquattro rate e con i seguenti limiti:
a) fino a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili;
c) da euro 1.000,01 a euro 2.500,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 2.500,01 a euro 5.000,00: fino a sedici rate mensili;
e) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a venti rate mensili;
f) oltre 10.000,00 euro: fino a ventiquattro rate mensili e, comunque, non oltre il sesto mese precedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva.
La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi moratori/di dilazione, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, al tasso legale, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.
La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
Per la disciplina di dettaglio consultare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
REQUISITI DI ACCESSO E MODULISTICA
*Importi fino a 10.000,00 euro: su semplice istanza di parte:
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*Oltre i 10.000,00 euro: su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri richiesti, a seconda delle seguenti casistiche:
i. Persone fisiche e imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi: lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Persone fisiche
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Ditte individuali con regimi fiscali semplificati
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ii. società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici: lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno).
Società di capitali (con e senza organo di controllo), società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna
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ulteriori allegati da produrre: ultimo bilancio/relazione economico-patirmoniale
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Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone in contabilità sempificata e ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici
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ulteriori allegati da produrre:
- atto costitutivo e statuto;
- bilancio stampato/relazione economico patrimoniale
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*Oltre i 50.000,00 euro: la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.
Società di capitali (con e senza organo di controllo), società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna
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ulteriori allegati da produrre:
- ultimo bilancio/relazione economico-patirmoniale
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Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone in contabilità sempificata e ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici
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ulteriori allegati da produrre:
- atto costitutivo e statuto;
- bilancio stampato/relazione economico patrimoniale;
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