In caso di notifica di un' ingiunzione, la rateazione può essere richiesta -entro 120 giorni dalla notifica dell'atto- nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del Contribuente, fino ad un massimo di quarantotto rate che e con i seguenti limiti:
- da 100,00 a 200,00 euro : fino a quattro rate mensili ;
- da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto mensili;
- da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione sull'intero carico maturato nella misura pari al tasso di interesse legale, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.
La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
REQUISITI DI ACCESSO E MODULISTICA
*Importi fino a 10.000,00 euro: su semplice istanza di parte:
_________________________________________________________________________________
*Oltre i 10.000,00 euro: su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri richiesti, a seconda delle seguenti casistiche:
i. Persone fisiche e imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi: lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Persone fisiche
|
|
Ditte individuali con regimi fiscali semplificati
|
|
ii. società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici: , lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno).
Società di capitali (con e senza organo di controllo), società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna
|
ulteriori allegati da produrre: ultimo bilancio/relazione economico-patirmoniale
|
Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone in contabilità sempificata e ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici
|
ulteriori allegati da produrre:
- atto costitutivo e statuto;
- bilancio stampato/relazione economico patrimoniale
|
_________________________________________________________________________________
*Oltre i 50.000,00 euro: la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.
Società di capitali (con e senza organo di controllo), società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna
|
ulteriori allegati da produrre:
- ultimo bilancio/relazione economico-patirmoniale
|
Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone in contabilità sempificata e ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici
|
ulteriori allegati da produrre:
- atto costitutivo e statuto;
- bilancio stampato/relazione economico patrimoniale
|