Comune di Casalgrande

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Cos'è l'Ici.   
Pubblicazione  18/05/2006
Ultimo aggiornamento  27/05/2011
L'imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
 
Soggetto passivo:
-        Proprietario;
-        Usufruttuario;
-        Titolare del diritto d'uso o d'abitazione;
-        Titolare del diritto d'enfiteusi;
-        Titolare del diritto di superficie;
-        Il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria;
-        Concessionario su aree demaniali.
 
Presupposto oggettivo:
Il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili a qualunque uso destinati.
 
Base imponibile:
§          Per i fabbricati iscritti in catasto:
è il valore costituito applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
-         34 per la categoria catastale C/1;
-         50 per il gruppo catastale D e la categoria catastale A/10;
-         100 per i gruppi catastali A,B, C escluse le categorie catastali A/10 e C/1.
§          Per i fabbricati non iscritti in catasto (nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale):
è il valore determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti, rivalutata del 5% ("rendita presunta").
§          Per le aree fabbricabili:
è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione .
Il Comune ha fissato i valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini di limitare il proprio potere di accertamento.
Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei seguenti casi (a titolo meramente esemplificativo)):
-         utilizzazione edificatoria dell'area;
-         demolizione del fabbricato;
-         interventi di restauro e di risanamento conservativo;
-         interventi di ristrutturazione edilizia. 
§          Per i terreni agricoli:
è il valore determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto, da rivalutarsi del 25%, un moltiplicatore pari a 75.
 
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