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ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI   
Pubblicazione  20/10/2021
Ultimo aggiornamento  24/05/2023

ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

Sia la Legge n. 208 /2015, art. 1, comma 13 (a far data dal 2016) e poi la Legge n. 160/2019, art. 1 comma 758 (a far data dal 2020) dispongono l'esenzione dei TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.


Per l'individuazione di tale esenzione occorre precisare che:

- fino al 31.12.2019 terreno agricolo era "il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile" e, cioè, solo quelli sul quale veniva svolta un'attività imprenditoriale (art. 13 comma 2 del DL 201/2011 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 504/1992),

- dal 1.1.2020 il terreno agricolo diventa "il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato" (art. 1, comma 741, lett. e) della L. 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Come conseguenza di questa modifica della definizione di "terreno agricolo" si può ricavare quanto segue:

-        fino al 2019 compreso, i terreni incolti ubicati nelle zone indicate dalla circolare 9 erano assoggettati ad imposta in quanto non potevano definirsi terreni agricoli (tali erano solo quelli coltivati con modalità imprenditoriali),

-        dal 2020, viceversa, i terreni incolti, rientrando nella definizione di terreno agricolo, devono ritenersi esenti.

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